mercoledì 4 luglio 2007

Certificazione Energetica degli Edifici

Con il decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, di recepimento della direttiva n. 2002/91/ Ce, anche per il settore italiano dell'edilizia vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici per : “favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, introducendo, inoltre, una metodologia di calcolo, i requisiti della prestazione energetica per il contenimento dei consumi, nonché le modalità di esercizio e di conduzione degli impianti termici.".
Nella direttiva europea il rendimento energetico dell'edificio è calcolato come la quantità di energia consumata con un uso standard dell'edificio. Quindi, nel calcolo è sommata anche l'energia utilizzata per il riscaldamento dell'ambiente e dell'acqua per uso igienico - sanitario, il riscaldamento, il raffrescamento estivo, la ventilazione e illuminazione.

Una delle più importanti novità della normativa è la certificazione energetica dell'edificio. necessaria per tutte le nuove costruzioni e le ristrutturazioni di edifici superiori a 1000mq. Il certificato sarà indispensabile negli atti di compravendita e di locazione dell'edificio o di parte di esso, incidendo anche sul valore immobiliare dello stesso.
Nel certificato è indicata la quantità di energia consumata annualmente dall'edificio, vale 10 anni e riporta dettagliate informazioni sull'involucro edilizio e sugli impianti tecnologici installati.

Un'altra importante voce, in materia di efficienza energetica è la sostituzione dei generatori di calore. Il D.P.R. n. 412/1993 prescriveva, nel caso di sostituzione di generatori di calore, il rispetto di un limite di rendimento di produzione (ossia, di un rendimento stagionale del generatore nelle condizioni effettive di esercizio dell’impianto). Il D.Lgs. n. 192/2005, oltre al rispetto di questo limite, prescrive anche il rispetto del limite di fabbisogno annuo di energia, ma, al tempo stesso, consente una deroga quando siano rispettate alcune condizioni (Allegato I, comma 4). Le condizioni appaiono valide, salvo quella al punto d), la quale prescrive che, nel caso di generatori di calore di potenza del focolare maggiore o uguale a 35 kW, la potenza del nuovo o dei nuovi generatori non superi del 10% quella dei generatori sostituiti.





Nessun commento: