lunedì 27 ottobre 2008

Guida al Conto Energia

dal sito internet Pienosole.it

Che cos’è
Il Conto Energia è il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. Gli incentivi vengono erogati in “conto energia“ cioè sulla base dell’energia elettrica prodotta e venduta a tariffa agevolata al gestore nazionale. Attraverso il “conto energia” la produzione di elettricità di un impianto fotovoltaico è remunerata per 20 anni.

Chi può utilizzarlo
Possono utilizzare il Conto Energia :

* le persone fisiche
* le persone giuridiche
* i soggetti pubblici
* i condomini di unità abitative e/o di edifici

che siano soggetti responsabili di impianti fotovoltaici realizzati in conformità ai requisiti del DM 19 febbraio 2007 .

Tipologia degli impianti fotovoltaici che possono beneficiare del Conto Energia

I requisiti di base previsti da Decreto per gli impianti solari fotovoltaici sono :
· potenza nominale non inferiore a 1 kW
· essere collegati alla rete elettrica
· essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti
· non beneficiare o non aver beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.

Nel decreto vengono definite 3 tipologie di impianto a seconda del grado di integrazione architettonica o funzionale in strutture edilizie o elementi di arredo urbano :

Impianti fotovoltaici “parzialmente integrati”
I moduli non sostituiscono i materiali che costituiscono le superfici di appoggio ma sono posizionati sopra gli elementi di arredo urbano, superfici esterne di edifici, strutture edilizie. Sono installati:
- su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati
- in modo complanare alle superfici degli edifici su cui sono fissati (tetti a falda, coperture,
facciate) o agli elementi di arredo urbano e viario

Impianti fotovoltaici “con integrazione architettonica”
- I moduli sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati, mantenendo la stessa inclinazione e funzionalità architettonica
- I moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie
- I moduli sostituiscono la parte trasparente o semi trasparente di facciate o lucernari, garantendo l’illuminamento naturale degli ambienti interni all’edificio
- I moduli costituiscono la parte esposta al sole delle parti riflettenti inserite in elementi d’illuminazione (lampioni stradali con fari esposti verso superfici riflettenti)
- I moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono dei frangisole o pannelli fonoassorbenti di barriere acustiche
- I moduli sostituiscono gli elementi di rivestimento e copertura di balaustre e parapetti
- I moduli sostituiscono o integrano i vetri di finestre
-I moduli costituiscono gli elementi strutturali di persiane
- I moduli costituiscono rivestimento o copertura aderente alle superfici descritte nelle tipologie precedenti

Impianti fotovoltaici “non integrati”
Sono gli impianti con moduli ubicati al suolo o in modo non complanare alle superfici su cui sono posizionati o comunque installati con modalità diverse da quelle indicate sopra.

Gli attori del Conto Energia
· Soggetto responsabile e' la persona fisica o giuridica responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti
· Soggetto attuatore e' il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE Spa . Effettua l’erogazione dell’incentivo
· Gestore di rete locale è il soggetto a cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa alla località dove è installato l’impianto fotovoltaico. Al Gestore della rete vanno inviate le richieste relative alla connessione alla rete dell’impianto ed all’ installazione dei contatori di misura dell’energia elettrica.
· Distributore locale è il soggetto che si occupa della fornitura di energia elettrica, può coincidere con il gestore di rete se ha anche la proprietà della rete di distribuzione a cui è allacciata l’utenza. Il distributore locale è anche Gestore contraente in quanto sottoscrittore del contratto per il servizio di “scambio sul posto “

Come funziona
L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici ha diritto ad una tariffa incentivante , diversa in relazione alla tipologia e potenza nominale dell’impianto.
La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di 20 anni e rimane costante in moneta corrente per tutto il periodo.
Per impianti fino a 20 kW di potenza sono possibili due opzioni :
· La cessione in rete
Questa opzione prevede la vendita dell’energia prodotta e non immediatamente utilizzata. In questo caso si ha:
- un ricavo derivante dalla remunerazione dell’energia totale prodotta, fino a 0,46 €/kWh
- un risparmio pari al valore dell’energia elettrica autoconsumata ( circa 0,18 €/kWh)
- un ricavo derivante dalla vendita dell’energia elettrica prodotta e non autoconsumata
· Lo scambio sul posto o net metering
Questa opzione prevede che l’impianto operi in regime di interscambio con la rete elettrica. Sostanzialmente durante le ore diurne l’utenza consuma l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico ed inietta in rete il surplus di produzione, mentre di notte o con luce insufficiente è la rete elettrica a fornire energia all’utenza.
In questo caso si ha:
- un ricavo derivante dalla remunerazione dell’energia totale prodotta, fino a 0,46 €/kWh
- un risparmio pari al valore dell’energia elettrica autoconsumata ( circa 0,18 €/kWh)
- un credito valido entro 3 anni derivante dalla quantità di energia elettrica immessa in rete ( differenza tra prodotta e autoconsumata )

Altro fattore importante è che in questo caso alla scadenza dei 20 anni cessa la tariffa incentivante ma rimangono per tutta la vita dell’impianto i vantaggi dello “scambio sul posto”.

Lo scambio sul posto più in dettaglio
l servizio di scambio sul posto è il servizio erogato dal Gestore contraente, gestore della rete elettrica locale, e consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto e l’energia elettrica prelevata dalla rete
Il servizio di scambio sul posto opera per impianti da 1 a 20 kW e solo nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidono.
Qualora il saldo annuo risulti maggiore di zero, questo è riportato a credito per la compensazione, in energia, di un eventuale saldo negativo relativo ad un periodo di fatturazione successivo. Il saldo positivo relativo ad un anno può essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di 3 anni successivi all’anno in cui è stato maturato. Se detta compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo anno successivo a quello in cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato
Il richiedente versa al Gestore contraente un corrispettivo annuo a copertura dei costi relativi all’erogazione del servizio di scambio sul posto pari a 30 euro per punto di connessione.

Come si attiva
1- Il soggetto responsabile inoltra al gestore della rete elettrica locale ( ENEL, ACEA, AEM o altri a seconda dell’ubicazione dell’ impianto ) il progetto preliminare dell’impianto fotovoltaico che intende realizzare richiedendo la connessione alla rete.
2 - Una volta realizzato l’impianto il soggetto responsabile trasmette al gestore di rete la comunicazione di fine lavori.
3 - Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile deve inoltrare al Gestore del Sistema Elettrico ( GSE):
- la richiesta di concessione della tariffa incentivante
- la documentazione finale di entrata in esercizio (Allegato 4 del Decreto)
4 - Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alla tariffa incentivante il GSE comunica la tariffa riconosciuta.

Le tariffe incentivanti del Nuovo Conto Energia
Sì, applicano agli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2008 e si differenziano per tipologia di impianto e potenza nominale installata.
L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, entrati in esercizio in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, ha diritto, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell’impianto, alla tariffa incentivante sopra riportata decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008.
Successivamente le tariffe verranno aggiornate con nuovi decreti emanati ogni 2 anni .
Nel caso di impianti superiori a 3 kW di potenza è possibile usufruire di una maggiorazione del 5% delle tariffe incentivanti
- quando la maggior parte dell’energia elettrica prodotta è consumata dall’utenza a cui è intestato l’impianto
- su alcuni edifici pubblici
- per impianti integrati installati in aziende agricole e in caso di bonifiche da eternit

Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia
Gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno possono beneficiare di un premio aggiuntivo quando si realizzino interventi atti a ridurre i consumi energetici di almeno il 10%
Per poter usufruire del premio aggiuntivo occorre:
- redigere un attestato di certificazione energetica per l’edificio su cui è già installato o s’intende installare l’impianto fotovoltaico, specificando gli interventi in grado di ridurre i consumi dell’edificio
- effettuare gli interventi previsti riducendo i consumi energetici di almeno il 10%. ed attestare i risultati con una seconda certificazione energetica
- inviare al GSE entrambe le certificazioni chiedendo il premio, che verrà conteggiato a partire dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda

Il premio aggiuntivo consiste nella maggiorazione della tariffa incentivante pari a una percentuale equivalente alla metà del risparmio energetico percentuale ottenuto grazie agli interventi eseguiti. Il premio non può superare il 30% della tariffa incentivante.

Cumulabilità dell’incentivo in conto energia ed il premio con altre forme di incentivazione
Non è possibile usufruire dell’incentivo e del premio
- nel caso in cui siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale e/o in conto interessi eccedenti il 20% del costo dell’investimento.
- gli impianti realizzati ai fini del rilascio della certificazione energetica ed entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010
- gli impianti per i quali è stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
Inoltre non è possibile cumulare la tariffa incentivante ed il premio con:
- i certificati verdi
- i titoli di efficienza energetica

Modalità di erogazione dell’incentivazione
L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas aggiorna, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto del conto energia, i provvedimenti che stabiliscono le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione della tariffa incentivante e del premio.

In quanto tempo utilizzando il “conto energia" si recupera il capitale investito
Il rientro del capitale investito dipende da molti fattori variabili da caso a caso come l’ubicazione dell’impianto, la radiazione solare disponibile, la tipologia e dimensione dell’impianto ed altro.
In linea di massima, ai costi attuali degli impianti eed al valore dell’energia utilizzata si può considerare un tempo di ritorno dell’investimento pari a 8-10 anni

Documenti da allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante
* documentazione finale di progetto dell’impianto, realizzato in conformità alla norma CEI-02, firmato da professionista o tecnico iscritto all’albo professionale; la documentazione finale deve essere corredata di elaborati grafici di dettaglio e cinque fotografie dell’impianto fotovoltaico su supporto informatico
* Scheda tecnica riportante tra l’altro l'ubicazione e la potenza nominale dell'impianto, la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione, la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione, le caratteristiche dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la produzione annua attesa di energia elettrica. le modalità con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti tecnici di cui all’allegato 1 al presente decreto. scheda tecnica d’impianto;
* elenco dei moduli e dei convertitori indicante marca, modello e numero di matricola
* certificato di collaudo dell’impianto
* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata firmata dal soggetto responsabile attestante
- la natura del soggetto responsabile
- la tipologia dell’intervento di realizzazione dell’impianto (nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale)
- la conformità dell’impianto e dei relativi componenti alle disposizioni dell’art. 4
- la tipologia dell’impianto, in relazione al grado di integrazione nella struttura
- la data di entrata in esercizio dell’impianto
- se l’impianto opera o meno in regime di scambio sul posto
- di non incorrere nelle condizioni previste per la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe incentivanti e il premio.
* Copia, ove ricorra il caso, della denuncia di apertura dell’officina elettrica (soltanto per impianti superiori a 20 kW )

La normativa di riferimento

Nuovo Conto Energia
* D.Lgs 29/12/2003 n. 387
Attuazione della Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili
* Delibera AEEG n. 28/06
Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
* DM 19/02/2007
Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
* Delibera AEEG 90/07
* Delibera AEEG 88/07
* Delibera AEEG 89/07
* Dlgs 311/06 su rendimento energetico in edilizia
* Dlgs 192/05

Vecchio Conto Energia
* D.Lgs 29/12/2003 n. 387
Attuazione della Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili
* Delibera AEEG n. 28/06
Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
* DM 28/07/2005
Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
* DM 06/02/2006
Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
* Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con Deliberazione AEEG n. 40/06 alla Deliberazione AEEG n. 188/05
* Delibera AEEG 260/06

Sito Web: http://www.pienosole.it/

1 commento:

foto su tela ha detto...

Post interessante!